Messaggio da parte del Ministero su richiesta di chiarimento della FLC CGIL

Data:
13 Agosto 2023

Precisazione sull’assegnazione di sede.

La semplice assegnazione della provincia in call non implica effetti sulle supplenze e, dunque, lo stesso vale per eventuali rinunce riferite all’individuazione su provincia. La volontà di rinuncia all’individuazione su provincia dovrà essere comunicata dall’interessato all’Ufficio provinciale di destinazione prima della formalizzazione delle assegnazioni di sede o, comunque, entro l’eventuale termine fissato dall’Ufficio.

L’effetto sulle supplenze scatta al momento dell’assegnazione di sede, che sarà effettuata a domanda, sulla base delle preferenze espresse, o d’ufficio, in caso di mancata presentazione della domanda e in assenza di espressa rinuncia da parte dell’aspirante.

Alla questione va posta particolare attenzione, in relazione agli effetti sulle supplenze.

Quindi in base all’art. 5 comma 5 del DM 25/2020:

“IN CASO DI ACCETTAZIONE O RINUNCIA SUL POSTO INDIVIDUATO, L’ASPIRANTE DECADE DALLE ALTRE PROCEDURE DI CHIAMATA DI CUI AL PRESENTE DECRETO. IN CASO DI RINUNCIA NON SI DÀ LUOGO A RIFACIMENTO DELLE PROCEDURE GIÀ ESPLETATE, MA ALLO SCORRIMENTO DELLE POSIZIONI DAI RISPETTIVI ELENCHI.”

Pertanto in caso di rinuncia si decade esclusivamente dalle procedure di chiamata. Per cui, il docente resta a pieno titolo nella graduatoria di provenienza e in tutte le altre graduatorie in cui è inserito (GAE/GPS/GI/concorsuali).

Quindi si raccomanda di presentare domanda solo se reale ente interessati, perché diversamente si creano dei disagi nelle province in cui si accetta per poi rinunciare, lasciando il posto non assegnato.

Ultimo aggiornamento

14 Agosto 2023, 12:27